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Matrimoni forzati

Nel mondo, sono circa 700 milioni le donne che si sposano forzatamente prima dei 18 anni, 250 milioni prima dei 15, ossia circa 15 milioni di bambine ogni anno. Abuso psicologico, fisico e sessuale, mancanza di cura e protezione da parte della famiglia di origine, danni fisici, gravidanza precoce, malattie sessualmente trasmissibili, morte. Questi sono solo alcuni dei tanti rischi ed effetti che una minore può subire. Il bambino che subisce una tale violenza vive una vastità di emozioni contrastanti, che possono generare disagi anche a lungo termine, come ansia, depressione, problemi di somatizzazione, aggressività, comportamenti sessuali inadeguati, abuso di sostanze stupefacenti, disturbi alimentari, tentativi di suicidio.

Ma cosa si intende per matrimonio forzato a danno dei minori? Quando una o entrambe le parti coinvolte nel matrimonio vengono fatte sposare senza tener conto della loro volontà, o contravvenendola. Ad oggi, questa pratica viene considerata, per la violazione della volontà e della libertà umana, una forma di maltrattamento a danno dei minori, quando almeno uno degli sposi, nella maggior parte di sesso femminile, è minorenne. Che differenza c’è con il matrimonio precoce e quello combinato? Il matrimonio precoce si verifica quando sussiste un matrimonio tra minori di 18 anni regolamentato dalle norme vigenti del Paese in cui viene svolto; nel matrimonio combinato, gli sposi sono scelti dal contesto familiare, ma per poter procedere alla celebrazione è necessario il consenso degli stessi. Fortunatamente, nella società odierna, i minori sono considerati sempre di più soggetti di diritto, a differenza del passato in cui non avevano affatto libertà di scelta. Questa inversione di prospettiva ha consentito l’introduzione, sotto il profilo legislativo, di importanti tutele per coloro che hanno un’età inferiore ai 18 anni.

 

Ieri e oggi

Nei secoli scorsi, sposarsi in giovane età era molto frequente. Ad esempio, nell’antico Egitto, così come in Grecia, l’età minima per il matrimonio e per i figli era all’incirca tra i 12 ed i 14 anni. Nella Roma Antica, ogni padre poteva decidere il destino della propria figlia, anche contro la sua volontà, promettendola in sposa con un atto giuridicamente valido. Nel diritto romano, infatti, l’età minima per un tale passo era di 12 anni per le femmine e di 14 anni per i maschi. Il matrimonio non era considerato un atto d’amore, quanto piuttosto un mezzo per migliorare l’economia e la discendenza familiare. Anche nel Medioevo, così come nel Rinascimento, con l’avvento del mestruo, la donna veniva considerata “pronta” per procreare e, dunque, anche sposarsi. Soltanto con il Novecento, grazie all’evoluzione della società, all’avanzamento della cultura ed alle scoperte scientifiche, si è assistito ad una vera e propria rivalutazione del minore e della donna.

Nonostante i cambiamenti negli anni, e le diverse tutele attuabili, ancora oggi si registrano però fenomeni piuttosto pericolosi, tra questi il matrimonio forzato a danno dei minori. Stimarne la diffusione è molto difficile, dal momento che la maggior parte dei bambini non sporge denuncia, spesso vista come un tradimento nei confronti della propria famiglia d’origine. Dai casi accertati, sono circa 2000 le bambine che ogni anno vengono date in sposa. Sottoscrivono un contratto fin da piccole con la famiglia dello sposo e quando è giunto il momento del matrimonio tornano nel Paese d’origine (Pakistan, India, Bangladesh, Albania, Turchia, ecc.). Ciò avverrebbe al di fuori dell’Italia, poiché non sono consentiti dalla Legge matrimoni con minori, a meno che il minore non abbia compiuto 16 anni e sia autorizzato dal Tribunale per i Minorenni. In realtà, recenti studi hanno confermato la diffusione di queste situazioni anche in Italia, in particolare nelle baraccopoli romane e nelle comunità Rom. Le motivazioni che spingono a sposarsi precocemente sono molte, legate alle tradizioni culturali, all’onore della famiglia, alla correlazione tra verginità e matrimonio, ma anche alla povertà di stimoli e agli alti livelli di disoccupazione, comportando, dunque, un impegno maggiore soltanto nell’ambito familiare, anche se in tenera età.

 

Strategie di intervento

Cosa si può fare per contrastare questo fenomeno così diffuso?

Già la Legge 19 Luglio 2019, n.69 (c.d. Codice Rosso) sta attuando numerose tutele per le donne ed i soggetti deboli che subiscono violenze (atti persecutori e maltrattamenti). Nello specifico, è stata introdotta una norma ad hoc, art. 558-bis del Codice penale, riguardante la “Costrizione o induzione al matrimonio”: chiunque obblighi un’altra persona a contrarre matrimonio o unione civile mediante qualsiasi tipo di minacce e/o violenze, viene punito con la reclusione in carcere da uno a cinque anni. Sono previste aggravanti se il minore ha un’età inferiore a 18 anni e/o 14 anni. Tutto ciò anche se il fatto avviene al di fuori del territorio italiano, purché venga attuato da e nei confronti di un italiano o di un cittadino non italiano residente in Italia.

E se la “punizione” non bastasse? Piaget diceva che «solo l’educazione è capace di salvare le nostre società da un possibile collasso, violento, oppure graduale». Ed è proprio grazie all’educazione e alla sensibilizzazione di adulti e minori che è realmente possibile arrestare questo fenomeno una volta per tutte. A tal proposito, nel 2006, l’UNICEF, che si occupa di assistenza umanitaria per i bambini e le loro madri in tutto il mondo, ha permesso l’approvazione del “Child Marriage Prohibition Act”, sviluppando Piani di azione nazionali, che consistono nel creare dei veri e propri Centri, con il fine di formare le comunità locali sul tema dei diritti dell’infanzia. Dunque, mostrare altre prospettive di vita, educando ai diritti, alla scolarizzazione, alla sessualità, all’empowerment, fornendo utili strumenti. Prevenzione e sostegno: da una parte l’istruzione e l’educazione, dall’altra fornire, in appositi Centri di Accoglienza, supporto, assistenza legale e psicologica, necessarie alle minori per elaborare i vissuti emotivi, ma soprattutto riprendere in mano la loro vita, anzi la loro crescita.

 

 

Riferimenti bibliografici

Amato, M. (2015), Matrimoni forzati e diritti dei bambini. Le spose bambine. Giappichelli: Torino.

Micalizzi, C. (2017), Le conseguenze a breve e a lungo termine prodotte dalle esperienze violente From https://www.stateofmind.it/2017/02/maltrattamento-infantile-conseguenze/

Montanelli, W. (2018), Sono soltanto una bambina (storie di abusi e maltrattamenti nell’infanzia negata delle spose bambine), StreetLib: Milano.

United Nations Children’s Fund (2014), Ending Child Marriage: Progress and prospects, UNICEF: New York.