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Il fenomeno del Gaslighting

Al giorno d’oggi, si sente spesso parlare di “abuso psicologico”, con riferimento alle molteplici tipologie di violenza che si sviluppano in una coppia, in una famiglia, in un gruppo, attuando comportamenti lesivi della libertà, della dignità e della personalità dell’altro, allo scopo di offenderlo, denigrarlo, a prescindere dal suo sesso. Si tratta, dunque, di comportamenti possessivi, controllanti, denigratori e svalutanti, che riducono la “vittima” in uno stato di soggezione al potere dell’altro. È in questo sfondo maltrattante che si colloca il fenomeno del “Gaslighting”. Il nome trae origine da un film degli anni quaranta, “Gaslight” di Georg Cukor, e narra la storia di una coppia in cui il marito, attraverso strategie manipolatorie, in particolare alterando la luce delle lampade a gas della casa, spinge la moglie a dubitare di se stessa e delle sue capacità critiche, fino a condurla sull’orlo della pazzia.

Tale comportamento abusante è stato identificato con il termine di “gaslighting”: consiste, infatti, nella messa in atto di un lavaggio del cervello della vittima, con il fine di renderla dipendente dall’abusante, generando in lei confusione, insicurezza e alterazione del proprio giudizio di realtà. Il manipolatore, detto “gaslighter”, per riuscire nel suo intento, compie una vera e propria recita (ad esempio, sposta gli oggetti dando la colpa, in modo persuasivo, alla vittima; fornisce mezze verità, inganna e modifica ad hoc la realtà che vuole presentare). È una violenza psicologica gratuita, sottile, insidiosa, che viene somministrata a dosi quotidiane all’interno di rapporti solitamente costruiti sull’amore. Ma può verificarsi anche in contesti lavorativi e/o amicali, purché ci sia un contatto molto assiduo tra manipolatore e vittima, tale da non consentire a quest’ultima di difendersi, allontanarsi, o valutare l’infondatezza delle accuse a proprio carico. Ma che caratteristiche ha un “gaslitgher”? E soprattutto quali sono gli stadi principali di tale forma di abuso criminale? In questi scenari, la giurisprudenza più recente ha evidenziato tre fattispecie di reati.

 

Le principali caratteristiche del Gaslighting

Il “gaslighting” prevede l’attuazione di tre fasi:

  1. La fase dell’incredulità. La vittima è resistente, almeno inizialmente e, pertanto, non crede alle accuse che le vengono recriminate dal manipolatore. Dunque, non mette in discussione il suo operato quando, ad esempio, le vengono chieste spiegazioni rispetto al fatto di lasciare sempre la porta d’ingresso aperta. La persona non considera realmente questa “dimenticanza”, rimane obiettiva e giustifica il possibile evento appellandosi ad eventuali spifferi o alla serratura rotta. La comunicazione è distorta e ciò rende la vittima sempre più disorientata e confusa.
  2. La fase della difesa. La vittima ha già subito un congruo numero di vessazioni e non è più sicura di sé come nel momento iniziale. Tenta continuamente di convincere il suo abusante che ciò che dice non corrisponde alla verità, sperando che questo possa cambiare il suo comportamento violento. Ad esempio, all’ennesima accusa dell’altro di lasciare la porta di ingresso aperta, inizia a difendersi, chiedendosi se quello che ricorda è realmente quello che è accaduto.
  3. La fase del convincimento. Coincide con uno stato depressivo della vittima, che si convince che ciò che l’abusante dice nei suoi confronti corrisponde a verità, diventa insicura ed estremamente vulnerabile e dipendente. Crede, inoltre, nella ragione e nella bontà del manipolatore che, spesso, viene anche idealizzato. Arriva a pensare di soffrire di disfunzioni cerebrali, che ostacolano le prestazioni mentali. Chiede spesso scusa, non esce di casa senza il suo “salvatore”, certa di non avere più il controllo sulla sua mente.

In che modo il “gaslitghter” mette in atto il suo piano? Esistono tre tipologie di abusante:

  1. L’affascinante, che cerca di conquistare la sua vittima attraverso una finta adorazione, la riempie di complimenti ed attenzioni, utilizza strategie artificiose e teatrali, fatte di gesti clamorosi e dichiarazioni d’amore fiabeschi e inaspettati, al fine di “stordirla”. Inoltre, questi momenti di amore e lusinghe si alternano a silenzi ostili e tremende pungolature, che disorientano l’altro.
  2. Il bravo ragazzo, che si presenta perlopiù come persona “pulita” e di “buona famiglia”, ottimista e positivo, intento a fare del bene a favore della vittima, per aiutarla ed incoraggiarla. In realtà, antepone sempre i suoi bisogni a quelli dell’altro, anche se riesce a dare un’impressione opposta.
  3. Il manipolatore autoritario aggredisce continuamente la vittima e la mette frequentemente in difficoltà, facendola sentire debole ed incapace di contrapporsi. Ad esempio, le può consigliare di indossare un tipo di abito, che poi risulterà inadeguato alla situazione, e verrà colpevolizzata di non aver compreso.

Nella realtà, spesso si assiste ad un mix tra queste tipologie: all’inizio, infatti, occorre conquistare la fiducia dell’altro e per questo ci si pone come perfetto amante, attento, premuroso; è qui che può insinuare il “dubbio”, grazie alla forte credibilità che ha raggiunto. Il gaslighter si presenta anche dispiaciuto e preoccupato per quanto accade, ma questa compassione fittizia lascia presto spazio ad una aggressività esplicita, determinando nella vittima la convinzione di non essere più efficiente sul piano mentale. Lo scopo, infatti, è quello di attuare una sorta di vampirizzazione, ossia di ridurre l’altro ad un totale livello di dipendenza fisica e psicologica, annullando capacità di autonomia e responsabilità.

 

L’inquadramento giuridico del Gaslighting

Le condotte del gaslighter possono rientrare in tre fattispecie di reati:

  • “Violazione degli obblighi di assistenza familiare” (art.570 c.p.). Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa. Nel caso del gaslighting, è possibile rinvenire il reato soltanto in senso lato dal momento che tale norma fa riferimento alla violazione degli obblighi di natura economica.
  • “Maltrattamenti contro familiari e conviventi” (art.572 c.p.). Chiunque maltratti una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. La norma fa riferimento al concetto generale di “maltrattamento”, inteso come quell’atto in grado di assumere un valore di disprezzo o di offesa alla dignità dell’altro, costringendolo a vere e proprie sofferenze psicofisiche. Il gaslighter, anche se può mettere in atto comportamenti privi di rilevanza penale, possono rientrare in tale norma considerando la complessità del suo progetto criminoso e soprattutto la reiterazione nel tempo.
  • “Atti persecutori” (art.612 bis). Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero tale da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, costringendolo ad alterare le proprie abitudini di vita, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Nel caso del gaslighting, anche il semplice gesto di spostare un oggetto, se reiterato, può rappresentare una grave molestia, con conseguenze dannose sull’equilibrio psicofisico dell’altro.

Vista la complessità del fenomeno, sempre più in espansione, e la sua dannosità, diventa fondamentale, soprattutto per le professioni di aiuto, conoscere e riconoscere i segnali di tale forma di abuso criminale, per intervenire efficacemente a sostegno della vittima.

 

Riferimenti bibliografici

Casale, A. M., De Pasquali, P. & Lembo, M.S. (2014), Vittime di crimini violenti. Aspetti giuridici, psicologici, psichiatrici, medico-legali, sociologici e criminologici, Maggioli Editore: Rimini.

Sarkis, S. (2018), Gaslighting: Recognize Manipulative and Emotionally Abusive People – and Break Free, Hachette Book Group: New York.

Snow, J.B. (2016), Gaslighting: The Ultimate Narcissistic Mind Control, J.B. Snow Publishing.