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Il fenomeno del Revenge Porn

Ad oggi, Internet è diventato uno dei mezzi più utilizzati dalla maggior parte della popolazione. Se però da una parte permette e facilita l’esercizio del diritto alla conoscenza, dall’altra il web può minare il diritto alla riservatezza, alla privacy e all’identità personale. È sempre più arduo gestire la propria identità ed aumentano i tentativi di far rispettare la riservatezza, spesso senza alcun successo, dal momento che tutte le informazioni pubblicate sono immortali. La memoria digitale, infatti, è pressoché illimitata, ignora la dimensione umana e travalica i suoi confini. Cosa accadrebbe se le nostre azioni fossero registrate in modo indelebile, quindi con l’impossibilità di dimenticare ed essere dimenticati? Questo è proprio quello che sono costrette a vivere le vittime del revenge porn. È definito anche come “pornografia non consensuale”, dal momento che consiste nella distribuzione online di foto e/o video dal contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso del soggetto protagonista, con l’intento di umiliarlo e di danneggiarne la reputazione.

Le prime radici del fenomeno risalgono al sito web IsAnyoneUp, creato da Hunter Moore nel 2010 con il fine di condividere facilmente con gli amici le immagini delle proprie fidanzate. Inizialmente, ebbe un successo enorme, finché non sopraggiunsero indignazione e sdegno poiché, oltre ad avere accesso alle fotografie dei soggetti, era possibile rintracciare una serie di informazioni identificative quali il nome completo, la professione e la città di residenza. Nonostante tale sito fosse stato rimosso, tanti altri seguirono le sue orme digitali riproponendo le stesse modalità di azione. Ad oggi, queste azioni sono ricondotte ad un vero e proprio fenomeno, denominato revenge porn. Le variabili che lo caratterizzano sono:
• La fonte del materiale pubblicato, ossia se realizzato o meno in prima persona dal responsabile della futura distribuzione;
• La presenza o assenza di consenso nel momento in cui esso è ottenuto (il consenso ad essere ripresi non equivale in alcuna misura al consenso alla pubblicazione e alla distribuzione online);
• Il fine della persona responsabile della divulgazione, quali desiderio di vendetta, profitto, ricerca di notorietà o mero divertimento;
• La presenza o assenza di informazioni che rendono identificabile il soggetto protagonista delle foto e/o video, come ad esempio nome, cognome, e-mail, indirizzo di casa o di lavoro, ma anche dettagli minori quali tatuaggi, segni particolari, ecc.

Gli effetti sulle vittime di Revenge Porn

Nell’ultimo periodo, il fenomeno del revenge porn sta raggiungendo picchi preoccupanti. Da uno studio compiuto nel 2018 dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza, in collaborazione con il portale “skuola.net”, è emerso che il 6% dei giovanissimi fra gli 11 ed i 13 anni invia abitualmente proprie immagini a sfondo sessuale per via telematica, con una prevalenza di 2 su 3 di sesso femminile. Con l’aumentare dell’età (14-19 anni), il materiale intimo inviato, anche solo al partner, arriva al 19%. Un altro sondaggio del 2017 rivela che molti adolescenti, soprattutto di sesso maschile, non solo si filmano abitualmente durante un rapporto sessuale, ma tendono a condividere tale materiale con gli amici.
In linea più generale ed internazionale, le ricerche riferiscono che nonostante il fenomeno colpisca entrambi i sessi e tutti gli orientamenti sessuali, le vittime sono perlopiù di sesso femminile ed hanno tra i 18 ed i 30 anni.

Così come cresce la popolarità del revenge porn, in misura direttamente proporzionale aumentano i danni e le sofferenze da esso causati. Le conseguenze di tale fenomeno possono essere durature e devastanti ed influiscono sul modo di interagire nella e con la società. Tra i principali effetti, ritroviamo vergogna, umiliazione, insicurezza, perdita di fiducia e controllo, difficoltà nelle relazioni intime, amicali e familiari, danni nei rapporti di lavoro presenti e futuri, rabbia, senso di colpa, ansia, attacchi di panico, evitamento, negazione, abuso di alcol, disturbi alimentari, disturbo da stress post-traumatico, depressione, ideazioni suicidarie e, nei casi più estremi, suicidio.
Per cercare di ridurre questo impatto emozionale, spesso le vittime “chiudono” i loro account sui social media ed “eliminano” la loro presenza in Rete; ciò, però, non solo le isola da quelle connessioni sociali positive, sane e lenitive, con familiari ed amici, ma soddisfa il fine dell’autore di distruggere qualsiasi relazione della vittima. Anche nella vita offline, si trovano costrette ad alterare la loro esistenza e le loro abitudini, pur di dissociarsi da quelle immagini e minimizzare quanto subito.

 

Le forme di tutela della propria immagine

Con la Legge 19 Luglio 2019, n. 69 (il cosiddetto “Codice Rosso”) è stato introdotto nel codice penale l’art. 612-ter rubricato «Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti». Nello specifico, la norma prevede:

Comma 1: è punito, con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da euro 5000 a euro 15000, chiunque sottragga e diffonda materiale sessuale senza il consenso della persona rappresentata;

Comma 2: è punito chi ha ricevuto volontariamente il materiale e lo ha poi diffuso senza il consenso;

Comma 3: è inasprita la pena nel caso in cui a commettere il reato sia il coniuge o l’ex coniuge;

Comma 4: è aumentata la pena nel caso di vittime in condizioni di inferiorità psichica o fisica o di donne in stato di gravidanza;

Comma 5: come per l’art. 612-bis, rubricato «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», è definito il termine per la proposizione di querela fino a sei mesi.
Lo scopo principale della disposizione è di tutelare la libertà di autodeterminazione, comprendendo, quindi, la difesa dell’onore, della privacy, del decoro e della reputazione dei singoli individui.

Inoltre, per tutelare la propria immagine e reputazione, è possibile:

  •  Fare ricorso al Giudice, sia per impedire la reiterazione dei comportamenti, sia per chiedere il risarcimento danni;
     Chiedere l’intervento delle Forze di Polizia specializzate, al fine di limitare la diffusione del materiale ed individuare i responsabili delle condotte denunciate;
  • Proporre un reclamo al Garante Privacy, per chiedere l’adozione di idonei provvedimenti;
  •  Inoltrare segnalazioni e diffide ai social network. Ad esempio, Facebook sta sperimentando un progetto pilota in Australia, all’interno del quale è previsto che venga chiesto alle vittime del fenomeno di caricare sulla piattaforma gli originali delle immagini e/o dei video fatti illecitamente circolare da altri. In questo modo, l’intelligenza artificiale del social sarebbe in grado di rintracciare e rimuovere tutte le copie in circolazione.

Se da una parte la repressione del fenomeno assume un’importanza crescente, d’altra parte l’educazione ai corretti comportamenti è la chiave per la prevenzione. Occorre intensificare le campagne sociali e scolastiche sull’uso responsabile della Rete e, in particolare, sugli effetti del revenge porn, al fine di rendere l’utenza, soprattutto giovanile, più responsabile e conscia delle conseguenze devastanti di un clic più o meno consapevole.

 

Riferimenti bibliografici

Bates, S. (2017), Revenge porn and mental health: A qualitative analysis of the mental health effects of revenge porn on female survivors. Feminist Criminology, 12 (1), 22-42.
Cecil, A. L. (2014), Taking back the Internet: Imposing civil liability on interactive computer services in an attempt to provide an adequate remedy to victims of nonconsensual pornography. Washington & Lee Law Review, 71, 2513-2556.
Kamal, M., & Newman, W. J. (2016), Revenge pornography: Mental health implications and related legislation. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online, 44 (3), 359-367.
McNeil, H. (2015), Nonconsensual Pornography. Sprinkle: An undergraduate journal of feminist and queer studies, 8, 143-152.R