L’audizione protetta
Il fenomeno dell’abuso sessuale sui minori rappresenta un’importante preoccupazione della comunità e delle tante iniziative professionali e legislative in materia. L’aumento di casi di sospetto abuso a danno di minori ha reso sempre più urgente la ricerca e l’aggiornamento di metodi e procedure utilizzabili dai professionisti che svolgono, in ambito giudiziario, il lavoro peritale. Il codice di procedura penale, all’art. 392, ha previsto l’istituto dell’incidente probatorio, ovvero l’assunzione anticipata di una prova, rispetto al dibattimento, quando vi siano ragioni di urgenza o ricorra il rischio di pregiudizio della prova stessa. Nel corso di tale fase, uno degli strumenti di indagine più utilizzati è l’audizione protetta, corrispondente alla raccolta di sommarie informazioni testimoniali (d’ora in avanti, SIT) attraverso l’ascolto del minore presunta vittima di maltrattamento o abuso sessuale.
A tal fine non si può prescindere dal contributo tecnico professionale di un esperto con il preciso obiettivo di raccogliere tutte le informazioni possibili sui presunti fatti, senza indagare altri episodi o informazioni che non riguardano il caso. L’esperto deve intervenire il più tempestivamente possibile dopo l’avvenuta segnalazione, sia per favorire l’acquisizione di una testimonianza genuina, dunque, senza suggestioni, induzioni, pressioni o condizionamenti, sia per preservare il minore dai rischi di una vittimizzazione secondaria che potrebbe verificarsi in seguito ad interviste ripetute o eccessivamente intrusive, insistenti ed affaticanti. Il setting in cui si svolge l’escussione (raccolta della testimonianza), all’interno di una struttura specializzata, richiede uno spazio neutro, una stanza collegata da un vetro-specchio unidirezionale o munita di impianto di videoregistrazione, affinché tutte le figure coinvolte (giudice, avvocati, consulenti tecnici di parte, indagato, agenti di polizia penitenziaria, ecc.) possano ascoltare senza influenzare o distrarre.
La figura e l’attività dell’esperto
Ad oggi sono ancora tanti gli interrogativi sul profilo dell’esperto incaricato dal giudice per l’ascolto del minore. Ci si chiede, infatti, quali competenze professionali debba avere, cosa debba fare, come agire e quali siano i suoi poteri. Vediamone i confini normativi dai quali emergerà l’esigenza di trovare un punto di sintesi delle disposizioni richiamate. L’art. 1.3 delle Linee Guida Nazionali del 2010 sull’ascolto del minore prevede che l’esperto sia in possesso della specifica competenza ed esperienza in ambito forense. Il codice di procedura penale, all’art. 498, comma 4, dispone che l’esame testimoniale del minorenne sia condotto dal magistrato sulla base delle domande e contestazioni proposte dalle parti. Nel corso dell’esame ci si può avvalere dell’ausilio di un familiare del minore o di un esperto di psicologia infantile. L’art. 35 della legge 172/12 indica la necessità che l’audizione sia governata da un esperto limitando però questo vincolo all’audizione condotta dal pubblico ministero in sede di SIT e non estendendola al giudice.
Quest’ultimo ha facoltà di esaminare direttamente il minore oppure di avvalersi dell’ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Solitamente, la comunità scientifica sconsiglia la consultazione del familiare, per l’influenza che potrebbe esercitare sul minore. Pensiamo ad una mamma che partecipa all’audizione del figlio in un caso in cui la rivelazione del presunto abuso sia strumentalmente utilizzata per accollarne la responsabilità al coniuge separato legalmente, con l’obiettivo di ottenere l’affidamento della prole. Tale situazione evidenzia uno dei principali rischi di inquinamento della prova dichiarativa. Occorre considerare, altresì, che l’escussione diretta da parte del giudice è prevista dal codice di procedura penale anche se egli, solitamente, non possiede competenze specifiche in materia di psicologia della testimonianza minorile. Ed è per questo motivo che risulta indispensabile, per la gestione della testimonianza, il contributo di un esperto: uno psicologo, uno psichiatra o un neuropsichiatra infantile che, in esito ad una specializzazione in psicologia giuridica, sia in grado di utilizzare strumenti e metodologie di intervista, tali da garantire la più corretta e neutrale raccolta della testimonianza del minore.
Gli strumenti e le metodologie dell’esperto
Come detto, l’audizione deve essere strutturata secondo modelli definiti dalle linee guida. Ad esempio, il professionista, prima di audire il minore, dovrebbe accuratamente selezionare dagli atti soltanto alcune informazioni di carattere generale (nome, contesto dell’abuso, soggetto sospettato, ecc.), per assicurare una maggiore imparzialità e non correre il rischio di voler a tutti i costi confermare la propria tesi. Non dovrebbe, invece, ricorrere ad impianto citofonico ed alle cuffie, come affermano le linee guida CSM-Unicef sull’ascolto dei minorenni in ambito giudiziario (art. 4.2). Infatti, questi ausili tecnici potrebbero condizionare e distrarre il minore ed alterare l’intero ambiente relazionale. Nonostante non sia previsto che nel nostro codice di procedura penale il minore di anni 14 presti giuramento, occorre raccomandargli che dovrà dire la verità, raccontare ciò che ricorda e rassicurarlo sul fatto che può correggere l’intervistatore e domandare chiarimenti o dire liberamente che non ricorda.
A seconda delle caratteristiche del minore, l’esperto costruisce ed adatta alla situazione contingente specifici protocolli. Quelli maggiormente suggeriti dalla comunità scientifica ed utilizzati dagli esperti sono il NICHD (National Institute of Child Health and Human Development), la Step-Wise Interview e l’Intervista Cognitiva. Il primo modello si focalizza sul fatto che la sottoposizione al minore di domande il più possibile aperte aumenta il grado di accuratezza delle risposte e diminuisce il rischio della suggestione. La Step-Wise Interview, oltre a consentire di raccogliere più informazioni possibili, si propone di ridurre il trauma ed eventuali contaminazioni sul ricordo del minore. L’Intervista Cognitiva è in grado di ricreare nella mente del minore il contesto, le emozioni e gli stati d’animo dell’evento traumatico, facilitando il recupero di informazioni più dettagliate. In conclusione, dopo aver illustrato gli aspetti più significativi della complessa figura dell’esperto, l’auspicio è che il suo contributo possa essere sempre più valorizzato affinché, nel corso dell’audizione protetta, venga raggiunto il miglior equilibrio tra la ricerca della verità e la tutela del minore.
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