Lo scenario legislativo
Al giorno d’oggi, è altissima la percentuale di famiglie “divise”: le separazioni ed i divorzi genitoriali rappresentano, infatti, la causa principale di questo significativo aumento. In queste situazioni, diventa fondamentale tutelare il figlio minorenne ed è per questo che negli anni si sono susseguiti molti interventi legislativi a riguardo. La legge n. 149 del 28 Marzo 2001, avente ad oggetto la disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, sancisce il diritto del figlio a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia senza distinzione di sesso, etnia, età, lingua e religione. Se il minore è privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e di aiuto, si prevede l’affidamento ad un’altra famiglia, ad una persona singola o ad una comunità di tipo familiare in grado di assicurargli mantenimento, educazione, istruzione e relazioni affettive.
La legge n. 54 dell’8 Febbraio 2006, recante “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, prevede che il figlio minore ha il diritto, ad eccezione di quelle condizioni contrarie al suo interesse, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con i parenti. In questo modo, viene riconosciuto il principio alla bigenitorialità, in base al quale il bambino ha aspirazione e diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano separati o divorziati.
Dalla potestà alla responsabilità
La legge n. 219 del 10 Dicembre 2012 recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” si sofferma anche sul principio della “responsabilità genitoriale”, che sostituisce quello di “potestà”. Il minore diventa il centro di interessi, ovvero non è più soggetto ad un potere-dovere del genitore, ma è titolare di diritti alla cura, al mantenimento, all’istruzione e all’educazione. La potestà genitoriale diventa, dunque, una funzione, un’assunzione di responsabilità da parte di entrambi i genitori, orientata alla promozione della personalità del figlio. Solo in caso di impossibilità all’esercizio della responsabilità genitoriale, per lontananza, incapacità o altro impedimento, la medesima sarà esercitata in modo esclusivo dall’altro genitore.
Recentemente, il senatore leghista Simone Pillon e alcuni colleghi parlamentari hanno proposto un nuovo disegno di legge recante “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità” (atto Senato n. 735). La proposta normativa prevede, in particolare, una nuova articolazione delle modalità di affidamento dei minori in seguito alla separazione ed al divorzio dei genitori, riscontrando numerosi consensi e dissensi.
Innovazioni sostanziali e procedimentali
Il disegno di legge, che tratta la materia dell’affido in tutte le sue sfaccettature, è strutturato in 24 articoli nei quali sono contenute le seguenti disposizioni.
- Istituzione e regolamentazione della professione del mediatore familiare, stabilendo l’importanza del titolo di studio, di specializzazioni e di percorsi di formazione necessari (art. 1).
- Obbligo di riservatezza per segreto professionale, per cui gli atti ed i documenti del procedimento di mediazione non possono essere esibiti nei procedimenti giudiziali, ad eccezioni di accordi presi durante la mediazione (art. 2).
- Regolamentazione del procedimento della mediazione familiare (con una durata massima di 6 mesi), che diventa obbligatoria se coinvolti i figli minori di età (art. 3).
- Spese e compensi per il mediatore (art. 4).
- Qualificazione della figura del coordinatore genitoriale (psichiatra, neuropsichiatra, psicologo, psicoterapeuta, assistente sociale, avvocato, mediatore familiare), quale esperto specializzato nella funzione mediativa delle controversie, con il compito di assistere i genitori nell’attuazione del piano genitoriale e di rimozione degli eventuali ostacoli (art. 5).
- Impugnabilità dell’ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione ed affidamento dei figli (art. 6).
- Obbligatorietà della mediazione per le coppie con figli, al fine di aiutarle a trovare un accordo nell’interesse dei minori (art. 7).
- Possibilità (obbligo in presenza di figli minori) di avvalersi della mediazione familiare (art. 8).
- Ampliamento dei poteri del giudice in caso di ricorso, in quanto la sola ammonizione di un genitore, secondo i proponenti, non è sufficiente ad impedire alcuni atteggiamenti spregiudicati (art. 9).
- Ricorso al piano genitoriale concordato, in caso di separazione consensuale (art. 10).
- Diritto del minore a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale dai genitori, ed a trascorrere tempi equipollenti e paritetici con entrambi (permanenza minima di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti presso ciascuno, e doppio domicilio del bambino ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute), ad esclusione di situazioni, comprovate e motivate, di pericolo psico-fisico per il minore. Inoltre, previsione dell’indicazione della misura e della modalità di mantenimento diretto dei figli (spese ordinarie e straordinarie in base al reddito, ai tempi di permanenza, alle esigenze del minore). In assenza di accordo tra i genitori, è il giudice a stabilire il piano genitoriale (art. 11).
- Possibilità per il giudice, per tutelare l’interesse del minore, di disporre l’affido ad un solo genitore, purché venga mantenuto il diritto del bambino alla bigenitorialità. Infatti, nonostante l’affido esclusivo, come il bambino può frequentare l’altro genitore, quest’ultimo può vigilare sull’istruzione ed educazione del figlio (art. 12).
- Introduzione del secondo tentativo di mediazione e del coordinatore genitoriale come tentativi estremi di restituire ai genitori la capacità di decisione autonoma, prima della decisione definitiva del giudice (art. 13).
- Facoltà per il giudice di stabilire che il minore mantenga la residenza nella casa familiare e di indicare, in caso di disaccordo, quale dei due genitori può continuare a risiedervi (art. 14).
- Previsione che il figlio maggiorenne non indipendente economicamente, su richiesta al giudice, possa ottenere un assegno periodico a carico di entrambi i genitori (art. 15).
- Facoltà per il giudice di disporre l’ascolto del minore, dodicenne o di età inferiore purché capace di discernimento, servendosi di un esperto, che ha il divieto di porre domande dirette circa il desiderio del bambino di stare con uno dei genitori, perché si rischierebbe di suscitare in lui preferenze o conflitti di lealtà (art. 16).
- Possibilità per il giudice di prevedere, nell’esclusivo interesse del minore, l’adozione quando il bambino, anche in assenza di condotte evidenti dell’adulto, rifiuti, estranei o alieni uno dei due genitori (art. 17).
- Facoltà del giudice di ordinare all’adulto la cessazione di una condotta pregiudizievole per il minore ed, in caso di urgenza, limitare o sospendere la responsabilità genitoriale, disponendo il collocamento provvisorio del bambino presso una struttura specializzata, che si occuperà anche di redigere un programma sulla bigenitorialità per i due adulti (art. 18).
- Possibilità per il giudice, in caso di separazione giudiziale, di prevedere che la separazione venga addebitata ad uno dei due genitori, visto il comportamento contrario ai doveri del matrimonio (art. 19).
- Applicazione in ogni caso, alle parti ed ai loro legali, delle disposizioni degli articoli 337-ter (i provvedimenti in materia di figli) e seguenti del codice civile (art. 20).
- Abrogazione dell’articolo 570-bis del codice penale, che prevedeva pene nel caso in cui il coniuge violasse gli obblighi di natura economica, in materia di separazione ed affidamento dei figli (art. 21).
- Applicazione dei principi previsti per la separazione anche alla legge sul divorzio (art. 22).
- Applicazione delle norme della legge anche ai procedimenti pendenti alla data dell’entrata in vigore della legge (art. 23).
- Clausola di invarianza finanziaria (art. 24).
In conclusione, per i proponenti di questo disegno di legge, i veri passi verso l’effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali sarebbero quelli di assicurare una sostanziale uguaglianza tra padre e madre nei confronti dei figli, garantire ad ogni genitore il diritto di essere informato e di partecipare alla vita ed allo sviluppo del loro bambino, al fine di tutelare al meglio i suoi diritti.
Riferimenti bibliografici
Pillon, S., et. al., Ddl. Atto Senato 735 XVIII recante “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”.




